LA TASSAZIONE SULLE PLUSAVALENZE DELLE VENDITE DI ORO, ARGENTO, PLATINO E PALLADIO
In data primo gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge di Bilancio (finanziaria 2024) con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con questa legge, si presenta una importante novità riguardo la tassazione della plusvalenza derivante dalla rivendita dei metalli preziosi “da investimento”, in ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE comprovante il prezzo di acquisto.
Quando di parla di tassazione, i casi da prendere in considerazione sono, infatti, di due tipologie. Vediamoli in dettaglio.
- Tassazione della plusvalenza in caso di ASSENZA di documenti che attestino il valore di acquisto. La novità della legge finanziaria 2024 riguarda solo questa ipotesi
Sino al 31/12/2023 le vendite di questa tipologia (in assenza di documentazione) venivano tassate al 26% su ¼ del totale incassato. Dal 01/01/2024, la tassazione del 26% viene effettuata sull’incasso totale.
- Tassazione della plusvalenza in caso di PRESENZA di documenti che attestino il valore di acquisto. In questo caso, non cambia nulla rispetto a prima
Per chi può dimostrare il prezzo di acquisto originario (esibendo la fattura o la ricevuta emessa dal venditore all’atto dell’acquisto), in caso di rivendita continuerà a pagare il 26% della plusvalenza maturata.
Ecco un esempio: ho comprato a € 100 e rivendo a € 120 (ad un operatore professionale che mi ha rilasciato la ricevuta di vendita). Avrò dunque maturato € 20 di plusvalenza: dovrò pagare il 26% di € 20, (ossia € 5.20, nell’esempio riportato).
Sarà sufficiente portare dal proprio commercialista i due documenti che attestino i valori iniziali e finali e si provvederà a calcolare il dovuto.
IMPORTANTI PROMEMORIA
E’ bene ricordare che:
- Per “metalli preziosi” si intendono, per norma: ORO, ARGENTO, PLATINO E PALLADIO. Ciò significa che la tassazione riguarda, e riguardava, la rivendita di tutti i metalli nobili e non solo l’oro, come spesso si crede.
- Ciò che determina l’applicazione della tassazione sulla plusvalenza è, esclusivamente, la forma in cui vengono contrattati questi prodotti. Sono infatti considerati metalli “da investimento” quando sono contrattati, nella forma di: LINGOTTI, MONETE e GRANI.
- L’oro da investimento è l’unico metallo esente da IVA in fase di acquisto. Argento, Platino e Palladio sono invece soggetti ad IVA, per cui sconvenienti in caso di acquisto per investimento in quanto l’IVA non potrà essere applicata quando si vorrà rivendere.
- I metalli preziosi da investimento non sono soggetti a nessuna tassazione durante il possesso degli stessi.
- Gli incassi derivanti dalla rivendita dei metalli preziosi non si cumulano agli altri redditi personali, mantenendo quindi inalterate le soglie IRPEF dei contribuenti.
- In caso di possesso di metalli preziosi da investimento provenienti da eredità, o altro, se attestato da atto notarile, quest’ultimo equivale a documentazione pertinente alla rilevazione del prezzo di acquisto ed è quindi valido ai fini del calcolo della plusvalenza per differenza in caso di rivendita.
- Gli unici soggetti autorizzati ad effettuare acquisti e vendite di ORO DA INVESTIMENTO sono gli “Operatori Professionali in Oro”, elencati sul sito della BANCA D’ITALIA. Clicca qui per visionare l’elenco. Diffida di chi non è regolarmente autorizzato ad acquistare o vendere ORO DA INVESTIMENTO per non incappare in contestazioni di natura fiscale e penale da parte degli organi competenti.
- OREGOLD, con il nome societario KRYSOS SRL, è in possesso dell’autorizzazione rilasciata il 21/03/2012, numero di repertorio 5004700.
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